Servizi erogati
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo non deve adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in quanto non eroga servizi pubblici.
Contenuto inserito il 05-05-2021 aggiornato al 05-05-2021