Bilancio preventivo e consuntivo
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
L'Agenzia predispone un unico budget e un unico bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento di Contabilità.
▼ Nome | Anno | Tipologia |
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2016 - 2017 - 2018 - 2019 | bilancio preventivo | |
2022 | bilancio preventivo | |
2021 | bilancio preventivo | |
2020 | bilancio preventivo | |
2023 | bilancio preventivo | |
2022 | bilancio preventivo | |
2021 | bilancio preventivo | |
2022 | bilancio consuntivo | |
2021 | bilancio consuntivo | |
2020 | bilancio consuntivo | |
2019 | bilancio consuntivo |