Come esercitare il diritto di accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

L'istanza di accesso civico semplice va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'AICS dott. Giuseppe Cerasoli all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@aics.gov.it, oppure all'indirizzo di posta certificata protocollo.aics@pec.aics.gov.it utilizzando l'apposito MODULO

L'istanza di accesso civico generalizzato è indirizzato, utilizzando l'apposito MODULO, alternativamente:

 L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell’eventualità di accoglimento parziale, di diniego, o di mancata risposta entro i termini ad una istanza di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@aics.gov.it

Contenuto inserito il 04-02-2021 aggiornato al 17-03-2021
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