Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determina a contrarre n. 48 del 19.02.2021, avente ad oggetto l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, per l’affidamento dei Servizi di cassa e cash management dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Scelta del contraente
Allegati

(Pubblicato il 22/03/2021 - Aggiornato il 22/03/2021 - 4 kb - pdf)